Proprietari di case o appartamenti per le vacanze

Spettabili proprietari di case o appartamenti per le vacanze,

vi ricordiamo che durante tutto l’anno siete tenuti a registrare il vostro soggiorno e il soggiorno delle persone che soggiornano nel vostro appartamento in modo indipendente attraverso il sistema online unico nazionale di informazione – eVisitor. 

Il check-in può essere effettuato tramite qualsiasi dispositivo con accesso a Internet. Se non l’avete ancora fatto, vi invitiamo di recarvi personalmente nel nostro ufficio all’indirizzo Obala maršala Tita 23, presentando il certificato di proprietà, l’OIB (numero identificativo personale) e la carta d’identità, per ritirare i dati di accesso a eVisitor. Se non avete la possibilità di venire di persona, è possibile delegare il ritiro dei dati di accesso alla persona che dovrà presentare la delega autenticata dal notaio. La persona delegata dovrà essere munita del certificato di proprietà, dell’OIB, della delega autenticata e dell’originale del proprio documento di identificazione personale. 

Nel caso in cui il proprietario della casa o dell’appartamento sia una società, oltre ai documenti sopra citati, sarà necessario presenatre anche una copia dell’estratto del registro del Tribunale commerciale. Il sistema eVisitor riferirà automaticamente al MUP (Ministero degli affari interni) i dati delle persone per le quali è richiesta la registrazzione al MUP (cittadini extracomunitari e dello Spazio economico europeo – SEE).

Ricordiamo che, secondo la Legge sulla tassa turistica (Gazzetta Ufficiale 52/19) siete obbligati a dichiarare il soggiorno per voi stessi e per tutte le persone che soggiornano nella casa o nell’appartamento entro massimo 24 ore dall’arrivo. Il sistema eVisitor vi permetterà inoltre di creare e di stampare il bollettino di pagamento con il quale potrete provvedere al pagamento della tassa riferita al periodo in cui tale obbligo esiste.

Promemoria:

Casa o appartamento per le vacanze è considerato ogni edificio o appartamento che viene utilizzato occasionalmente o stagionalmente, e che non rientra nella categoria di alloggi turistici, e i cui proprietari non hanno residenza permanente nella zona del Comune di Vrsar-Orsera.

Ai sensi dell’articolo 13 della  Legge sulla tassa turistica, il proprietario e i membri della sua famiglia cittadini della Repubblica di Croazia e cittadini degli Stati contraenti del trattato sullo Spazio economico europeo (si riferisce agli Stati membri dell’UE: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Regno Unito, e i tre Stati membri dell’Efta: Norvegia, Islanda e Liechtenstein e la Confederazione Svizzera) che soggiornano nel periodo dal 15 giugno al 15 settembe sono tenuti a pagare l’imposta turistica per ogni giorno di soggiorno scontata al 70% (0,48 eur) o hanno la possibilità di pagare un importo forfettario entro il 15 luglio dell’anno in corso come segue:

 

 

I primi due membri della famiglia registrati   (per persona)

Ogni membro successivo della famiglia

COMUNE DI VRSAR -ORSERA

33,00 eur 

13,00 eur 

 

I cittadini che non hanno la cittadinanza croata o la cittadinanza degli Stati membri dell’Unione europea, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre sono tenuti a pagare il pieno importo dell’imposta turistica di 1,60 eur a notte e a persona.

Sono esonerati dall’imposta turistica:

  1. Bambini fino ai 12 anni

  2. Persone con disabilità del 70% e oltre più l’accompagnatore

Tassa turistica scontata al 50%:

  1. Persone dai 12 ai 18 anni di età.

Secondo la disposizione dell’articolo 33 della Legge sulle attività di ristorazione, nel caso in cui negli appartamenti e case vacanze nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre soggiornano più di 15 persone che non appartengono ai membri della famiglia, si ritiene che il proprietario svolge attività di prestazione di servizi di ospitalità ai cittadini e di conseguenza, in conformità con l’articolo 33 della Legge summenzionata, il proprietario è tenuto a ottenere una delibera dall’ufficio competente sull’autorizzazione per la fornitura di servizi di ristorazione, in caso contrario è soggetto a disposizioni penali.

Siete gentilmente pregati di attenervi alle suddette istruzioni, in quanto, se a seguito di controlli dell’ispettorato statale viene stabilito che non è stata eseguita la registrazione del soggiorno o il check-out o è stato omesso il pagamento dell’imposta turistica entro un tempo limite, siete soggetti a sanzioni secondo la Legge sulla tassa turistica, Gazzetta ufficiale 52/19).

Siete pregati di contattarci per ulteriori informazioni.